L'Amministratore di un'azienda ha impugnato il sequestro preventivo di quote sociali, crediti d'imposta e beni, disposto per i reati di truffa aggravata e indebita compensazione. L'accusa riguardava l'ottenimento di crediti d'imposta tramite lo sconto in fattura per il "bonus facciate", relativi a lavori condominiali mai iniziati. La difesa sosteneva la legittimità dell'operazione in base al criterio di cassa, che consentirebbe l'anticipazione delle fatture. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il sequestro preventivo per truffa sui bonus edilizi. I giudici hanno chiarito che, sebbene per i bonus ordinari non serva lo stato di avanzamento lavori, la cessione del credito richiede comunque che le opere siano state almeno parzialmente eseguite. Emettere fatture per lavori inesistenti genera un credito fittizio e configura reato.
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