La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 45004/2023, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato in appello per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici e volti a una non consentita rivalutazione dei fatti, confermando che il ricorso per cassazione deve basarsi su specifiche ragioni di diritto e non su un riesame del merito. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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