La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'erogazione di contributi pubblici, la quietanza di pagamento rilasciata dal fornitore è prova sufficiente della spesa, anche se il pagamento è avvenuto con assegni postdatati e incassati dopo la scadenza del termine di rendicontazione. La revoca del contributo da parte dell'ente pubblico è stata pertanto ritenuta illegittima, in quanto la presentazione della dichiarazione liberatoria del creditore basta a dimostrare l'adempimento dell'onere documentale richiesto.
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