La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante il raddoppio dei termini di accertamento e le operazioni soggettivamente inesistenti. Una società agricola aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette, contestando l'applicazione del termine raddoppiato in assenza di un procedimento penale per reati tributari. La Corte ha stabilito che il raddoppio dei termini è legittimo per imposte sui redditi e IVA se sussiste l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'esito del procedimento, ma non si applica all'IRAP. Inoltre, ha cassato la sentenza di merito perché il giudice non aveva adeguatamente motivato in merito alla consapevolezza del contribuente nella presunta frode IVA, rinviando il caso per un nuovo esame.
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