L'Imputato, condannato per rapina aggravata, ha impugnato la sentenza sostenendo che le dichiarazioni della vittima fossero inutilizzabili. Secondo la difesa, la vittima, avendo ammesso l'acquisto di modiche quantità di stupefacenti, rischiava sanzioni amministrative e doveva quindi essere avvertita della facoltà di non rispondere, tutelando il suo diritto al silenzio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diritto al silenzio non si applica quando il testimone rischia solo sanzioni amministrative di natura preventiva, come quelle per l'uso personale di droghe. Di conseguenza, la testimonianza della persona offesa è pienamente valida e utilizzabile per la condanna.
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