La vicenda nasce dalla sanzione economica inflitta da un'amministrazione comunale a una cittadina per l'occupazione abusiva di alloggio popolare. La donna ha impugnato l'ingiunzione lamentando errori nei dati anagrafici, irregolarità della notifica postale e invocando lo stato di necessità derivante da un reddito esiguo e dalla presenza di un figlio minore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della trasgressore. Gli Ermellini hanno stabilito che l'erronea indicazione del codice fiscale non annulla l'atto se gli altri dati identificano con certezza la persona. Inoltre, il disagio economico non integra lo stato di necessità, il quale richiede un pericolo imminente e grave non altrimenti evitabile. Infine, la sanzione amministrativa coesiste con il reato penale, tutelando la corretta gestione delle graduatorie pubbliche.
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