La Corte di Cassazione conferma la validità delle dichiarazioni della persona offesa in un caso di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La difesa sosteneva l'inutilizzabilità delle testimonianze, poiché la vittima era sospettata di gestire attività illecite. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che non vi era un collegamento probatorio diretto tra l'estorsione subita e i presunti illeciti della vittima, e che le prove, incluse registrazioni e un arresto in flagranza, erano solide. Il caso chiarisce i limiti di applicabilità dell'art. 63 c.p.p. riguardo alle dichiarazioni persona offesa.
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