Tre imputati, accusati di molteplici furti in abitazione, hanno concordato la pena con il Tribunale mediante patteggiamento. Successivamente, i soggetti hanno proposto ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione. I condannati hanno contestato la qualificazione giuridica dei reati tra furto consumato e tentato, il difetto di motivazione e la mancata estensione delle circostanze attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La legge limita rigorosamente i motivi di impugnazione successivi all'accordo sulla pena, ammettendoli solo per errori palesi e immediati o per sanzioni illegali. I giudici hanno confermato la piena validità della sentenza impugnata, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »