La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 939/2025, interviene sul tema dell'interposizione soggettiva. Il caso riguardava un contribuente ritenuto dall'Agenzia delle Entrate amministratore di fatto di una S.r.l. e, di conseguenza, effettivo possessore dei redditi della società. La Corte ha stabilito che un giudicato favorevole al contribuente per un'annualità precedente non si estende automaticamente agli anni successivi, poiché la qualifica di amministratore di fatto è una condizione mutevole nel tempo. Inoltre, ha chiarito che l'art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973, che imputa i redditi all'effettivo possessore, si applica sia ai casi di interposizione fittizia sia a quelli di interposizione reale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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