Due imputati hanno appiccato il fuoco all'ingresso dell'azienda di un concorrente per costringerlo a ritirarsi da una gara d'appalto. La vittima, spaventata dall'intimidazione, ha modificato la propria offerta economica autoescludendosi di fatto dalla gara, poi vinta dall'impresa concorrente collegata a uno degli autori. La difesa chiedeva di derubricare l'accusa in mero danneggiamento o illecita concorrenza, invocando anche una parziale transazione economica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna per il reato di estorsione. La Suprema Corte ha ribadito che la costrizione a rinunciare a un'aspettativa economica integra estorsione e che il risarcimento parziale non estingue l'offesa patrimoniale e morale.
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