Un individuo è stato condannato per il reato di rissa. Ha presentato ricorso, sostenendo che l'episodio fosse stato scatenato da un tentativo di violazione di domicilio da parte dell'altro gruppo, chiedendo il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'attenuante della provocazione è incompatibile con la rissa, a meno che non vi sia un'azione offensiva illecita e preesistente di un solo gruppo. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che vi fosse solo una generica conflittualità preesistente, non una provocazione qualificata. Ha negato anche le attenuanti generiche, considerando la gravità della condotta e la partecipazione attiva dell'imputato, che aveva anche recuperato un'arma.
Continua »