La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Lavoratore condannato per furto di energia elettrica, reato aggravato dalla violenza sulle cose. Il Lavoratore aveva contestato la sua responsabilità, invocato la particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento di un'attenuante per danno lieve (Art. 62 n. 4 c.p.). La Corte ha respinto i motivi, ritenendo le contestazioni sulla responsabilità mere doglianze di fatto, l'Art. 131-bis non applicabile per la gravità del reato (pena fino a sei anni) e il danno (509,85 euro) non irrisorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del Lavoratore alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
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