Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un sinistro, ha presentato ricorso in Cassazione. Lamentava la mancata concessione dell'attenuante per aver risarcito il danno e una presunta nullità processuale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che l'omesso deposito dell'alcoltest è una mera irregolarità. Soprattutto, ha stabilito che, per il reato di pericolo come la guida in stato di ebbrezza, il risarcimento del danno non integra l'attenuante specifica, poiché il danno è una conseguenza possibile ma non un effetto 'normale' del reato stesso.
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