Un uomo, condannato per tentato furto di beni del valore di 93 euro, ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato chiedeva l'applicazione dell'attenuante del danno di lieve entità, che i giudici di merito gli avevano negato. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la valutazione sulla 'lieve entità' del danno è una questione di fatto, decisa in autonomia dai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione non può riesaminare tale valutazione, soprattutto se la motivazione, come in questo caso, è logica e plausibile. Di conseguenza, anche un furto di 93 euro può legittimamente non essere considerato di danno lieve. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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