La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati per il reato di ricettazione. I ricorrenti avevano contestato la propria responsabilità penale riproponendo gli stessi motivi già respinti in appello, senza muovere critiche specifiche alla sentenza impugnata. Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto non proponibile la richiesta di applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, in quanto non sollevata nel precedente grado di giudizio. Infine, è stata confermata la correttezza della decisione dei giudici di merito che avevano concesso le attenuanti generiche in regime di equivalenza e non di prevalenza, valutando adeguatamente il comportamento processuale degli imputati. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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