L'Imputato veniva condannato per spaccio di lieve entità. A seguito di riforme legislative, la lieve entità è diventata un reato autonomo anziché una circostanza attenuante. Nel ricalcolare la sanzione, la Corte d'Appello applicava la nuova norma più favorevole, inserendo tuttavia un aumento per la recidiva qualificata. Nonostante questo incremento, la pena finale risultava inferiore rispetto a quella di primo grado. L'Imputato proponeva ricorso denunciando la violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che non vi è alcuna violazione del divieto di reformatio in peius se la sanzione finale complessiva è inferiore a quella precedente, anche se il nuovo calcolo include la recidiva prima assorbita nel bilanciamento.
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