Il Tribunale ha condannato un uomo alla pena di mille euro di ammenda per il porto di oggetti atti ad offendere, avendo portato con sé in luogo pubblico un taglierino con lama retrattile di otto centimetri. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la propria condizione di persona senza fissa dimora giustificasse il trasporto continuativo dell'utensile in assenza di un domicilio privato, chiedendo inoltre il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che lo stato di persona senza dimora non costituisce una generale autorizzazione al trasporto di strumenti pericolosi. Tale condizione non trasforma la pubblica via in uno spazio privato di custodia. Inoltre, la richiesta di particolare tenuità è risultata inammissibile perché non formulata durante il giudizio di merito.
Continua »