Gli imputati, condannati in primo grado per vari reati tra cui associazione per delinquere, estorsione e usura, hanno concordato una pena ridotta in secondo grado. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione per contestare il calcolo della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'istituto del concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di impugnazione sulla misura della sanzione. Pertanto, la parte che stringe un accordo sulla pena non può successivamente contestarne la quantificazione in sede di legittimità, salvo il caso eccezionale di una pena illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro a testa alla Cassa delle ammende.
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