Un'Azienda creditrice ha avviato un'espropriazione presso terzi contro un Ente Statale estero, pignorando fondi presso diverse banche. L'Ente Statale ha proposto una seconda opposizione all'esecuzione, sostenendo l'impignorabilità dei fondi. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile questa opposizione per mancanza di interesse ad agire. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d'Appello, stabilendo che in un'opposizione all'esecuzione per espropriazione presso terzi, il terzo pignorato (le banche) è sempre un litisconsorte necessario. Poiché le banche non erano state coinvolte nel giudizio, il contraddittorio era incompleto. La Cassazione ha rinviato la causa al Tribunale di primo grado per un nuovo esame con la partecipazione di tutte le parti necessarie, senza entrare nel merito dell'interesse ad agire.
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