Un Creditore ottenne un decreto ingiuntivo per una somma, "oltre interessi". Successivamente, il Creditore avviò l'esecuzione forzata chiedendo interessi moratori all'8%. I Debitori si opposero, sostenendo che il titolo esecutivo, non specificando il tasso, implicava solo gli interessi legali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Creditore. Ha stabilito che, se un titolo esecutivo condanna genericamente al pagamento di "interessi" senza specificarne il tipo o il tasso, si applicano solo gli interessi legali (Art. 1284 c.c.). Il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo per applicare un tasso superiore. La decisione conferma l'importanza della chiarezza nel Calcolo interessi nel titolo esecutivo.
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