Una società creditrice notifica un precetto a una banca basato su un'ordinanza di assegnazione crediti. La banca si oppone, sostenendo che l'importo dovuto sia inferiore. La Corte d'Appello qualifica erroneamente l'azione come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), dichiarando l'appello inammissibile. La Corte di Cassazione interviene, chiarendo che la corretta qualificazione dell'opposizione, contestando il diritto a procedere per l'intero importo, è quella all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), e rinvia il caso per un esame nel merito.
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