Una società creditrice ha notificato un precetto a un istituto bancario richiedendo il pagamento di interessi legali moratori calcolati secondo il tasso maggiorato previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. La banca ha proposto opposizione sostenendo che tale tasso fosse applicabile solo alle transazioni commerciali e non ai crediti derivanti da ripetizione di indebito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che il tasso di interesse 'commerciale' si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie dal momento della domanda giudiziale, indipendentemente dalla loro fonte, per scoraggiare la litigiosità strumentale e compensare i tempi lunghi della giustizia.
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