Un creditore avviava pignoramenti contro due debitori, ignorando la loro formale offerta reale di pagamento depositata in banca. I debitori proponevano quindi un'opposizione all'esecuzione. Dopo alterne vicende processuali e la separazione dei giudizi, la Corte d'Appello confermava la validità dell'offerta e la nullità dei pignoramenti, rifiutando di sospendere la causa. Il creditore ricorreva in Cassazione lamentando la mancata sospensione del processo e contestando l'efficacia del pagamento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del creditore, che è stato condannato a pagare le spese di giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di pendenze in gradi diversi, la sospensione necessaria richiede la prova precisa di quale causa sia stata avviata per prima, elemento omesso dal ricorrente.
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