Una cittadina ha impugnato una cartella esattoriale per sanzioni stradali lamentando la mancata notifica dei verbali originari. Il Tribunale aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività, escludendo l'applicazione della sospensione feriale poiché aveva qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, trattandosi di un'opposizione recuperatoria volta a contestare il difetto di notifica degli atti presupposti, si applica il rito previsto dal D.Lgs. 150/2011. Di conseguenza, la sospensione feriale deve essere riconosciuta, rendendo l'appello tempestivo.
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