Il difensore di un cittadino condannato ha richiesto la restituzione nel termine per presentare ricorso in Cassazione, lamentando il ritardo della cancelleria nel rilasciare la copia della sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta per due motivi principali. In primo luogo, l'istanza è stata firmata da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (non cassazionista), vizio che non può essere sanato da memorie successive di un collega abilitato. In secondo luogo, la Corte ha escluso la forza maggiore: il difensore non ha dimostrato la dovuta diligenza, essendosi limitato a inviare email senza recarsi fisicamente in cancelleria, e ha comunque avuto quattro giorni di tempo per redigere il ricorso, ritenuti sufficienti per una sentenza di sole diciotto pagine.
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