Un Lavoratore è stato condannato per truffa, avendo ingannato un'altra persona nella compravendita di una motocicletta. Il Lavoratore aveva ricevuto una moto in sostituzione, ma non aveva mai consegnato quella definitiva né restituito il denaro della vendita della moto provvisoria. In Cassazione, il Lavoratore ha sostenuto che il reato fosse prescritto, indicando una data di consumazione precedente a quella contestata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che chi invoca la `Prescrizione del reato` con una data diversa deve fornire prove incontrovertibili. La truffa si è perfezionata solo con la mancata consegna della moto e la mancata restituzione del denaro. Pertanto, la `Prescrizione del reato` non era maturata. Il Lavoratore è stato condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende.
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