La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un individuo condannato per invasione di terreni. L'imputato lamentava la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo di essere stato processato due volte per gli stessi fatti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il divieto di bis in idem presuppone una sentenza definitiva (irrevocabile). In assenza di tale presupposto, si verte in un'ipotesi di litispendenza, dove il secondo procedimento, avviato successivamente, deve essere bloccato. La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla buona fede e alla tenuità del fatto.
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