Un appello penale è stato dichiarato inammissibile perché privo della nuova e specifica elezione di domicilio, un requisito introdotto dalla Riforma Cartabia (Art. 581, co. 1-ter c.p.p.). La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo le censure di incostituzionalità. La sentenza chiarisce che, per le impugnazioni contro sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, la precedente elezione di domicilio non è più sufficiente, rendendo la nuova dichiarazione un presupposto fondamentale per l'ammissibilità dell'appello, al fine di garantire la conoscenza dell'atto e la celerità del processo.
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