La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30716/2024, ha confermato l'inammissibilità di un appello penale per mancata elezione di domicilio nell'atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che tale onere formale, introdotto dalla Riforma Cartabia, si applica anche all'imputato sottoposto a misure coercitive non custodiali, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, distinguendo la sua posizione da quella del detenuto agli arresti domiciliari.
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