La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando l'inammissibilità del suo atto di impugnazione. La sentenza chiarisce che, secondo la normativa previgente alla modifica del 2024, la semplice indicazione della residenza non era sufficiente a soddisfare il requisito della elezione di domicilio appello. Era invece necessario un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale, al fine di garantire una notifica rapida e certa del decreto di citazione.
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