A seguito di una violenta lite stradale, l'Aggressore ferisce la Vittima. Nei gradi di giudizio, il reato di lesioni personali viene dichiarato estinto per prescrizione, ma il giudice d'appello conferma la condanna al risarcimento dei danni in favore della Vittima. L'Aggressore ricorre in Cassazione, sostenendo che la prescrizione escluda il risarcimento senza un autonomo accertamento civile. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Viene stabilito che, in caso di prescrizione del reato, il giudice penale deve comunque decidere sulla richiesta di risarcimento applicando le regole civili. Per l'illecito civile basta dimostrare che la responsabilità sia "più probabile che non", uno standard meno severo di quello penale. Di conseguenza, la condanna al risarcimento danni da reato prescritto viene confermata e l'Aggressore deve pagare anche le spese processuali.
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