La proprietaria di un immobile riceve una condanna alla pena dell'ammenda per reati edilizi in zona sismica, legati alla realizzazione non autorizzata di opere in cemento. L'interessata presenta appello contestando la natura strutturale del manufatto, la qualificazione sismica dell'area e la misura della sanzione pecuniaria. Poiché le sentenze di sola ammenda non ammettono appello, gli atti giungono direttamente alla Corte di Cassazione. I giudici dichiarano inammissibile l'impugnazione. La ricorrente ha formulato contestazioni di mero fatto, incompatibili con il giudizio di legittimità regolato dall'articolo 606 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Suprema Corte conferma integralmente la condanna e ordina alla parte soccombente il versamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende.
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