La Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso contro una condanna per molestie telefoniche. A causa della manifesta infondatezza dei motivi, l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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