Un amministratore, condannato per reati fallimentari, si è visto dichiarare inammissibile l'appello perché depositato via PEC anziché tramite il nuovo portale telematico. Il suo avvocato aveva giustificato la scelta a causa di un'anomalia del sistema. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Pur in assenza di una certificazione ufficiale del guasto, ha ritenuto valido l'appello a causa del contesto eccezionale. Il caso si inserisce infatti nella fase di avvio del nuovo sistema, caratterizzata da noti e diffusi problemi tecnici. La Corte ha stabilito che, in una situazione così critica, il diritto di difesa prevale sul rigore formale, sanando il problema del malfunzionamento deposito telematico.
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