Un ricorrente ha presentato un ricorso penale contro una sentenza d'appello. Questa sentenza non gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti, né quelle specifiche (art. 62 c.p.) né quelle generiche. La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi del ricorso. Il primo motivo, relativo alle attenuanti specifiche, è stato ritenuto generico. Il secondo motivo, sulle attenuanti generiche, è stato dichiarato manifestamente infondato e non ammissibile in sede di legittimità, mancando segnali di pentimento o consapevolezza della gravità del reato. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato l'**inammissibilità del ricorso penale**, condannando il ricorrente a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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