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Art. 589 Codice di Procedura Penale

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701 provvedimenti

Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna alle spese
Il Ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza del GIP del Tribunale di Genova. Successivamente, lo stesso soggetto ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della parte e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'interessato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il dietrofront costa caro
Il caso riguarda un cittadino che, dopo aver presentato un ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, ha deciso di depositare una formale dichiarazione di rinuncia. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta, dichiarando l'inammissibilità del ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'uomo al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende, in linea con i principi costituzionali che sanzionano l'attivazione inutile della macchina giudiziaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: arrendersi ha un prezzo
Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che dichiarava tardivo il suo appello. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, regolarmente firmata e autenticata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che tale rinuncia costituisce l'esercizio di un diritto potestativo che estingue immediatamente il rapporto processuale, determinando il passaggio in giudicato della sentenza originaria. Di conseguenza, il Ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: niente sconti sulle spese processuali
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha impugnato il rigetto della richiesta di arresti domiciliari. Egli sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del suo appello per via di una preventiva rinuncia all'impugnazione, evitando così la condanna alle spese processuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. I giudici hanno accertato che la rinuncia all'impugnazione era stata depositata solo un mese dopo la decisione del Tribunale. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in caso di tempestiva rinuncia all'impugnazione, la legge prevede comunque la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato anche al pagamento delle spese di cassazione e di una sanzione pecuniaria.
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Sopravvenuta carenza di interesse: domiciliari senza spese
Il caso riguarda un imputato accusato di tentato omicidio che aveva richiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Dopo il rifiuto iniziale e la presentazione del ricorso in Cassazione, il Tribunale del Riesame ha infine concesso la misura meno afflittiva. Di conseguenza, l'imputato ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno chiarito che questa causa di inammissibilità prevale sulla semplice rinuncia formale, poiché risulta più favorevole per il ricorrente, evitandogli la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Domiciliari ottenuti e zero spese: la sopravvenuta carenza di interesse
Un uomo, accusato di tentato omicidio, si trovava in custodia cautelare in carcere. La difesa aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, richiesta inizialmente respinta dal Tribunale del Riesame. Successivamente, lo stesso tribunale ha concesso gli arresti domiciliari in un separato provvedimento. Di conseguenza, l'imputato ha rinunciato al ricorso in Cassazione precedentemente presentato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Questo tipo di inammissibilità prevale sulla semplice rinuncia perché è più favorevole per il ricorrente, in quanto evita la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa con multa
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto l'appello di un soggetto sottoposto a misura cautelare che chiedeva la revoca del provvedimento. La difesa ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, la persona interessata ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto della volontà del ricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la parte al pagamento delle spese processuali e al versamento di cinquecento euro alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
L'Imputato, condannato dal G.U.P. per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale a seguito di patteggiamento, ha proposto ricorso per Cassazione contestando le pene accessorie e la confisca per equivalente. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, ribadita con successiva memoria difensiva. La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà abdicativa e ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, confermando l'efficacia della sentenza di patteggiamento originaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello e aver rinunciato ai motivi di impugnazione, hanno presentato ricorso in Cassazione contestando la severità della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi d'appello determinano una preclusione processuale insuperabile. Questo impedisce di ridiscutere in sede di legittimità la misura della sanzione precedentemente accettata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: il dietrofront costa caro al detenuto
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva respinto le richieste di misure alternative alla detenzione presentate da un detenuto. Quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione ma, successivamente, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione direttamente dal carcere in cui si trovava ristretto. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di cinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende, non essendoci elementi per escludere la sua colpa nella presentazione di un ricorso poi abbandonato.
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Reato di evasione: presentarsi in caserma non evita la condanna
Un uomo sottoposto a misura restrittiva in comunità si presenta spontaneamente in caserma chiedendo di andare in carcere. Viene arrestato per il reato di evasione. Il difensore propone ricorso in Cassazione contestando l'elemento soggettivo del reato, ma successivamente presenta formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia, confermando la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: pace fatta ma con spese
Una donna, costituitasi parte civile nel processo contro il marito per lesioni personali, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la decisione del giudice d'appello, che aveva archiviato il caso per querela tardiva. La donna sosteneva che le lesioni fossero più gravi e quindi perseguibili d'ufficio. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Il difensore della donna, munito di procura speciale, ha quindi depositato la formale rinuncia al ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia all’impugnazione: inammissibile ma senza spese
L'Imputato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti, proponeva ricorso per cassazione chiedendo i domiciliari. Successivamente, il suo difensore presentava formale rinuncia all'impugnazione, avendo perso interesse alla decisione poiché il giudizio principale era stato definito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la perdita di interesse non comporta la condanna dell'Imputato alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, escludendo qualsiasi ipotesi di soccombenza virtuale in materia di procedimenti sulla libertà personale.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Un uomo condannato per rapina aggravata ha concordato la pena in secondo grado con la Procura tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a qualsiasi altro motivo di impugnazione. Di conseguenza, l'imputato non può contestare la decisione concordata. La Cassazione ha quindi confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
Due soggetti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a qualsiasi altro motivo di impugnazione, compresi quelli sulla quantificazione della sanzione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’addio alla causa costa caro
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente sottoscritta e autenticata. La Suprema Corte, preso atto della volontà dell'interessato espressa secondo le modalità di legge, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: inammissibilità e condanna
Il Ricorrente ha presentato ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, il suo difensore, munito di apposita procura speciale, ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso stesso. Di conseguenza, applicando l'articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato Il Ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: zero spese se il sequestro cade
Un indagato ha proposto ricorso contro il sequestro preventivo di oltre 1,4 milioni di euro disposto per reati di truffa e riciclaggio. Successivamente, il tribunale ha revocato la misura cautelare. La difesa ha quindi presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, ma ha stabilito che l'indagato non deve pagare le spese processuali né la sanzione alla Cassa delle Ammende. Poiché la perdita di interesse è avvenuta dopo la presentazione del ricorso, non si configura una responsabilità per soccombenza.
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Rinuncia all’impugnazione penale: come evitare le sanzioni
Nel caso in esame, l'Imputato, accusato del reato di frode fiscale, ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale della Libertà di Milano. Successivamente, l'Imputato ha presentato una formale rinuncia all'impugnazione penale, sottoscritta di proprio pugno con firma autenticata dal difensore. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia sopravvenuta. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle sole spese processuali, venendo però esonerato dal versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, poiché la causa di inammissibilità non è dipesa da sua colpa grave.
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Rapina pluriaggravata: le pistole giocattolo non salvano i ladri
Tre complici sono stati condannati per il reato di rapina pluriaggravata. La polizia ha trovato la refurtiva, tra cui sigarette e una macchinetta cambiasoldi, nelle loro auto parcheggiate nel cortile di un quarto complice, pronto a tagliare la cassaforte con un flessibile. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e l'uso delle armi, evidenziando il ritrovamento di sole pistole giocattolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno confermato la condanna basandosi sul principio della doppia conforme, poiché sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano già valutato in modo logico e concorde le prove, tra cui la testimonianza di una vittima che aveva visto brandire una pistola reale.
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