L'Imputato, accusato di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi sotto l'effetto di alcol e droghe, concorda una pena con il pubblico ministero. Successivamente, propone un ricorso contro patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa della vittima. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, dopo la riforma del 2017, i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento sono estremamente limitati e tassativi. La contestazione sulla mancata concessione di una circostanza attenuante non rientra tra i casi consentiti dalla legge, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, la Cassazione conferma la pena concordata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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