La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 40511/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per omicidio stradale. Il ricorso patteggiamento è stato respinto perché i motivi addotti, relativi al vizio di motivazione, non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l'impugnazione a specifici vizi di legalità.
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