Un automobilista, guidando di notte sotto la pioggia con un tasso alcolemico lievemente sopra il limite, tamponava un ciclista privo di luci, causandone il decesso. Il Giudice dell'Udienza Preliminare applicava la pena concordata per omicidio stradale non aggravato e disponeva automaticamente la revoca della patente. L'imputato ha proposto ricorso contestando l'automatismo della sanzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la revoca della patente non può essere automatica nei casi di omicidio stradale non aggravato. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, il giudice deve valutare se applicare la sospensione o la revoca, motivando la scelta in base alla gravità del fatto e al concorso di colpa della vittima. La sentenza è stata annullata limitatamente alla sanzione della patente con rinvio per una nuova decisione.
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