Il Conducente, accusato di omicidio stradale non aggravato, ha concordato la pena tramite patteggiamento. Il giudice di merito ha però disposto anche la revoca della patente di guida per evitare la ripetizione di fatti simili. Il Conducente ha fatto ricorso, evidenziando che il giudice non ha motivato adeguatamente la scelta della revoca rispetto alla più favorevole sospensione della patente, soprattutto dopo avergli concesso la sospensione condizionale della pena ritenendolo non incline a delinquere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, in assenza di aggravanti come la guida in stato di ebbrezza, il giudice deve motivare in modo rigoroso la scelta della sanzione più grave. La sentenza è stata annullata limitatamente alla revoca della patente, con rinvio per una nuova decisione.
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