Un imputato, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro il rigetto di un'istanza di ricusazione, ha successivamente effettuato una rinuncia al ricorso tramite il proprio difensore. La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che la rinuncia è un atto formale e irrevocabile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall'art. 616 c.p.p., che non distingue tra le diverse cause di inammissibilità.
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