La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I giudici di secondo grado avevano confermato la responsabilità penale dell'interessato, rimodulando la pena tenendo conto dei suoi precedenti specifici e della gravità della condotta. Il ricorrente ha impugnato la decisione lamentando vizi di motivazione sulla misura della pena inflitta. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano generici, meramente ripetitivi e del tutto privi di argomentazioni giuridiche idonee a contrastare la corretta motivazione dell'appello. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese legali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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