Un imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello contestando vizi di motivazione relativi alla propria responsabilità penale. Tuttavia, nel precedente grado di giudizio, la difesa non aveva mai messo in discussione l'esistenza del reato, ma aveva incentrato le richieste unicamente sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva. Inoltre, l'atto depositato presentava argomentazioni del tutto generiche, omettendo di confutare punto per punto la logica seguita dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per aspecificità e indeducibilità delle doglianze, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali del procedimento e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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