La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12462/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello di un imputato giudicato in assenza. La decisione si fonda sulla mancata inclusione della dichiarazione o elezione di domicilio nello specifico mandato ad impugnare, un requisito introdotto dalla Riforma Cartabia (art. 581, comma 1-quater c.p.p.). La Corte ha confermato che tale adempimento è obbligatorio e la sua omissione non può essere sanata da una precedente elezione di domicilio, ritenendo la norma costituzionalmente legittima in quanto mira a garantire la volontà consapevole dell'imputato di procedere con l'impugnazione.
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