Un imputato, condannato in appello a sei anni di reclusione per tentato omicidio, lesioni, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, il suo difensore, munito di procura speciale, ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 591 del codice di procedura penale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Continua »