Un individuo, condannato per evasione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice di primo grado ha l'obbligo di valutare d'ufficio la sussistenza di tale causa, anche in assenza di una specifica richiesta della difesa. Poiché il giudice di merito aveva omesso questa valutazione, fornendo una motivazione carente, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame sul punto.
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