La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro la decisione di un Giudice dell'esecuzione che aveva anticipato il fine pena di un condannato, attualmente latitante, applicando la detrazione per la liberazione anticipata. La Corte ha stabilito che il ricorso del PM mancava di un interesse concreto, poiché contestava solo il momento del calcolo del beneficio e non il diritto del condannato a riceverlo, rendendo l'impugnazione un mero esercizio tecnico-giuridico.
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