Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la liberazione anticipata a un condannato per un periodo di custodia cautelare, a causa di nuove condotte delittuose commesse dopo il ritorno in libertà. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i nuovi fatti, relativi al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, fossero successivi e irrilevanti rispetto al periodo di detenzione da valutare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il comportamento post-dimissione può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata. Questo avviene quando la condotta successiva dimostra, con un giudizio globale, la mancanza di una reale partecipazione al percorso di rieducazione e il rifiuto della risocializzazione. Di conseguenza, il ricorrente perde il beneficio e deve pagare le spese processuali.
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