La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione. La Corte ha stabilito che, per ottenere la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per il calcolo della liberazione anticipata, non è sufficiente una richiesta generica. È onere del ricorrente indicare specificamente i periodi per cui il beneficio spetterebbe e dimostrare che, per effetto di tale calcolo, la pena residua rientrerebbe nei limiti per la sospensione dell'esecuzione, come previsto dall'art. 656 c.p.p.
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