Una società nel settore ecologico ha richiesto un rimborso IRAP basato sulle deduzioni per il 'cuneo fiscale', sostenendo di operare tramite contratti di appalto. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, classificando il rapporto come concessione, esclusa dal beneficio. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo che il criterio distintivo è il rischio d'impresa. In un appalto, il corrispettivo è pagato dall'ente pubblico e il rischio è a suo carico, garantendo il diritto al rimborso IRAP. In una concessione, il rischio operativo è trasferito al privato, che viene remunerato tramite tariffe, escludendo così l'agevolazione.
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